Codice Civile art. 768-septies


SCIOGLIMENTO (Il capo V-bis, comprendente gli articoli da 768-bis a 768-octies, è stato aggiunto dall'art. 2 della Legge 14 febbraio 2006, n. 55)

1. Il contratto può essere sciolto o modificato dalle medesime persone che hanno concluso il patto di famiglia nei modi seguenti:
1) mediante diverso contratto, con le medesime caratteristiche e i medesimi presupposti di cui al presente capo;
2) mediante recesso, se espressamente previsto nel contratto stesso e, necessariamente, attraverso dichiarazione agli altri contraenti certificata da un notaio.
(Articolo aggiunto dall'art. 2 della legge 14 febbraio 2006, n. 55)

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