Risoluzione per inadempimento nel contratto plurilaterale



In tema di risoluzione per inadempimento del contratto plurilaterale nel quale i contraenti perseguono uno scopo comune nota1, la legge prevede una norma affine a quelle che è possibile riscontrare in materia di nullità e di annullabilità (artt. 1420 , 1446 cod.civ.). L'art. 1459 cod.civ. prevede che l'inadempimento di una delle parti non importa, rispetto alle altre, la risoluzione del contratto, salva l'essenzialità della prestazione mancata.

Occorre a tal proposito notare:

  1. che la norma si riferisce espressamente soltanto al caso della risoluzione per inadempimento e non a quella per eccessiva onerosità ovvero per impossibilità sopravvenuta (per la quale è dettata una regola specifica: cfr. l'art. 1466 cod.civ. ) nota2;
  2. che non esiste, nei contratti plurilaterali in cui i contraenti abbiano una comunanza di scopo, a stretto rigore, una vera e propria corrispettività, ponendosi le prestazioni l'una parallela all'altra e non l'una quale corrispettivo dell'altra nota3. In ogni caso la risoluzione è ammessa nella sola eventualità in cui, tenuto conto dell'intento dei contraenti e della natura del contratto, si debba ritenere essenziale la prestazione della parte inadempiente: si pensi ad un contratto di società per l'esercizio di una torbiera, in relazione al quale fosse stato convenuto il conferimento da parte del proprietario Caio, in natura, di un terreno idoneo ad essere fruito per l'appunto come torbiera. E' evidente che l'inadempimento di Caio rende inutile l'intero contratto.

Non va confuso il tema in considerazione con quello della risolubilità di una pluralità di vincoli negoziali autonomi, ancorchè contenuti in un unico contesto documentale. Si pensi ad un "contratto", per tale intendendosi uno scritto contenente più vincoli preliminari riguardanti un unico compendio immobiliare appartenente a numerosi proprietari in via frazionata. Cosa accade nell'ipotesi in cui alcuni dei promittenti alienanti si manifestino inadempienti? La S.C. si è pronunziata in merito nel senso della possibilità di addivenire alla risoluzione anche parziale (Cass. Civ., Sez. II, 8505/11). Nell'esempio fatto tuttavia la struttura dell'accordo è quella, ordinaria, propria del contratto bilaterale. L'unica peculiarità è quella della presenza di più contratti, contenuti in un unico documento. Il contratto plurilaterale è cosa ben diversa: all'unicità del vincolo si contrappone infatti la pluralità delle parti.

Note

nota1

Cfr. Bianca, Diritto civile, vol. V, Milano, 1997, p.265;

nota3

Tamponi, La risoluzione per inadempimento, in I contratti in generale, a cura di Gabrielli, Torino, 1999, p.1483.
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nota2

In questo senso anche Dalmartello, voce Risoluzione del contratto, in N.sso Dig. it., p.128 e Belvedere, La categoria contrattuale di cui agli artt.1420,1446,1459,1466 c.c., in Riv. trim. dir. e proc. civ., 1971, p.691.
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V. Maiorca, voce Contratto plurilaterale, in Enc. giur. Treccani, p.9; Bigliazzi Geri, Breccia, Busnelli, Natoli, Istituzioni di diritto civile, Genova, 1978, p.832.
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Bibliografia

  • BELVEDERE, La categoria contrattuale di cui agli artt.1420, 1446, 1459, 1466, c.c., Riv. trim. dir. e proc. civ., 1971
  • BIANCA, Diritto civile, Milano, V, 1997
  • DALMARTELLO, Risoluzione del contratto, N.mo Dig. it
  • TAMPONI, La risoluzione per inadempimento, Torino, I contratti in generale, II, 1999


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