Assai problematica è l'applicabilità degli artt. 1341 , 1342 cod.civ. ai contratti plurilaterali contraddistinti dalla comunanza di scopo tra i contraenti. Si pensi al contratto di società (art.
2247 cod.civ.), a quello di associazione (art.
14 cod.civ.), di consorzio (art.
2602 cod.civ.). Il nodo si pone anche nell'ambito dei regolamenti di comunione (art.
1106 cod.civ.) e di condominio (art.
1138 cod.civ.). A fronte di un atteggiamento dottrinario talvolta favorevole
nota1, la giurisprudenza appare orientata negativamente
nota2 .
Si considera invero che la posizione delle parti è del tutto paritetica, non potendosi individuare né un contraente predisponente né un contraente che possa individuarsi come titolare di interessi antagonistici rispetto agli altri. In realtà il problema è più complesso ed ha a che fare con la struttura giuridica stessa delle fattispecie prima evocate. Se le cose dette in merito possono ritenersi condivisibili per quanto attiene a quelle figure che possiedono con sicurezza la natura di contratti plurilaterali (società, associazione, consorzio), dubbi possono porsi per altre, quali il regolamento condominiale o il regolamento di comunione. Esse sono state variamente qualificate ora in chiave di
atti collettivi di tipo normativo nota3, ora di
contratti plurilaterali nota4 . La questione non è meramente terminologica. Soltanto facendo riferimento ad una struttura contrattuale predisposta da uno dei contraenti è possibile applicare la regola di cui all'art.
1341 cod.civ. : si pensi al regolamento condominiale predisposto dal costruttore e contenente clausole configurabili come vessatorie. Occorre comunque osservare che, per lo più, il recepimento di tale regolamento nell'atto pubblico di vendita immobiliare della singola unità, all'esito di una compiuta contrattazione tra le parti, mette fuori gioco la normativa in discorso (artt.
1341 ,
1342 e ss. cod.civ.).
Note
nota1
nota1 Cfr.Maiorca, voce Contratto plurilaterale, in Enc.giur.Treccani, p.15 e Messineo, Il contratto in genere, t.1, in Trattato di dir.civ. e comm., dir. da Cicu-Messineo, vol.XXI, t.1, Milano, 1973, p.630.
top1nota2
Si veda p.es. Cass.Civ. Sez. II,
395/93 top2nota3
In tal senso Andreoli, I regolamenti di condominio, Torino, 1961, p. 12.
top3nota4
Branca, Regolamento contrattuale e successive modificazioni, in Foro it., 1958, vol. I, p. 75.
top4Bibliografia
- ANDREOLI, I regolamenti di condominio, Torino, 1961
- BRANCA, Regolamento contrattuale del condominio e successive modificazioni, Foro it., I, 1958
- MESSINEO, Il contratto in genere, Milano, Tratt.dir.civ. dir. Cicu-Messineo , e continuato da Mengoni, vol. XV, 1972