La risoluzione per inadempimento non può che riguardare i contratti con prestazioni corrispettive. Particolari problemi pongono i contratti plurilaterali (quelli cioè con più di due parti) nei quali i contraenti abbiano una comunanza di scopo (i contratti c.d. associativi
nota1) nonchè quella particolare specie di contratto che è la divisione, ove a rigore si potrebbe dire che le parti, pur animate da un intento omogeneo (che dunque potrebbe anche esser classificato comune a tutti i condividenti), sono potenzialmente titolari di interessi contrapposti. Nei primi viene conferito qualcosa per compiere insieme un'attività comune, nella seconda viene all'inverso posto termine ad una situazione di comunanza, allo scopo di potere ciascuna delle parti, operare liberamente rispetto ad un bene divenuto di proprietà esclusiva.
Note
nota1
Si veda
nota3
Bigliazzi Geri, Breccia, Busnelli, Natoli, Istituzioni di diritto civile, Genova, 1978, p.847.
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