Adesione di altre parti al contratto



Ai sensi dell'art. 1332 cod.civ. è possibile che al contratto aderiscano parti diverse rispetto a quelle originarie. Se le modalità di adesione non sono specificate, esse devono essere disciplinate o dall'organo costituito allo scopo di dare attuazione al contratto ovvero, in difetto della previsione di una siffatta articolazione, da tutti i contraenti.

Il riferito modo di venire ad esistenza del vincolo negoziale conduce alla formazione progressiva del contratto, destinato a chiudersi in un arco di tempo variabile.

La norma non può che riferirsi alle modalità di perfezionamento del vincolo contrattuale nell'ambito di fattispecie contrassegnate da una comunanza di scopo delle parti.nota1. Il tutto postula infatti una struttura organizzativa caratterizzata da un numero variabile di soggetti partecipi sia nell'ambito del momento costitutivo, sia nel corso degli eventi susseguenti (Cass. Civ. Sez. II, 718/80 ; Cass. Civ. Sez. II, 2960/82 ).

Per quanto attiene alla forma dell'adesione , per lo più il riferimento è nel senso della alienità da speciali formalismi (Cass. Civ. Sez. II, 1992/95 )nota2. Anche nell'ipotesi di indispensabilità dello scritto si è ritenuto che il consenso delle parti possa anche risultare non contestualmente, vale a dire per il tramite di una pluralità di elementi documentali (Cass. Civ. Sez. I, 4208/81 ; Cass. Civ. Sez. I, 3230/75 ).

Note

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Conformi Garutti, L'adesione di altre parti al contratto aperto, in Studi in onore di Giorgianni , Napoli-Roma, 1988, p.319, Cesaro, Contratto aperto ed adesione del terzo, Napoli, 1979, p.38 e Bianca, Diritto civile, vol.III, Milano, 2000, p.244; contra : Realmonte, Accordo delle parti e rapporti giuridici preparatori, responsabilità precontrattuale, in Il contratto in generale, in Trattato di dir.priv., vol.XIII, t.2, Torino, 2000, p.111, il quale ritiene che la norma in oggetto sarebbe applicabile anche ai contratti di scambio , in quanto occorrerebbe verificare, in concreto, l'esistenza di un interesse delle parti ad una successiva integrazione di uno dei poli soggettivi del contratto. In realtà si può a quest'ultima opinione obiettare che nuovi soggetti possano inserirsi nel contratto solo laddove il loro ingresso non turbi l'equilibrio contrattuale. Ciò appare tuttavia possibile unicamente in un contratto avente comunanza di scopo (analogamente Messineo, Il contratto in generale, in Trattato di dir.civ. e comm., dir. da Cicu-Messineo, Milano, 1973, p.598).
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nota2

Vincoli di forma potrebbero essere imposti dalla clausola di apertura, nel qual caso la adesione dovrebbe essere prestata nella forma prevista dal contratto (in questo senso si esprime Bianca, Diritto civile, vol.III, Milano, 2000, p.244).
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Bibliografia

  • CESARO, Contratto aperto e adesione del terzo, Napoli, 1979
  • GARUTTI, L'adesione di altre parti al contratto aperto, Napoli-Roma, 1979
  • MESSINEO, Il contratto in genere, Milano, Tratt.dir.civ. dir. Cicu-Messineo , e continuato da Mengoni, vol. XV, 1972
  • REALMONTE, Accordo delle parti e rapporti giuridici preparatori, Torino, Trattato di diritto privato, XIII, 2000

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