Cass. civile, sez. I del 1993 numero 4553 (17/04/1993)


In tema di espropriazione per pubblica utilità, la ricezione, da parte dell'ente espropriato, di un bene immobile determinato a seguito di un accordo di cessione che, connesso alla dichiarazione di pubblico interesse, sia successivamente annullato per errore bilaterale essenziale e riconoscibile in ordine ai criteri di determinazione di quella che sarebbe stata l'indennità di espropriazione, in difetto della detta cessione volontaria, comporta il diritto del cedente, in caso di avvenuta alienazione, ad opera dell'ente, del medesimo bene ad un terzo, alla ripetizione - con azione personale alla quale il terzo è estraneo - del prezzo di tale alienazione, ai sensi dell'art. 2038, primo comma cod. civ., con detrazione di quanto ricevuto in corrispettivo della cessione annullata, sempre che l'ente medesimo sia in buona fede. Per la sussistenza di tale estremo non è sufficiente l'accertamento dell'errore che ha determinato la risoluzione dell'accordo, essendo necessario anche che questo non derivi da colpa grave, in presenza della quale all'obbligo di restituzione del prezzo realizzato con l'alienazione si sostituisce quello di corresponsione al proprietario cedente del valore venale del bene.

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