Annullamento del contratto per errore bilaterale: non serve la riconoscibilità. Quale spazio per la protezione di chi acquista dall'erede apparente? (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 23996 del 12 ottobre 2017)

Nell'ipotesi di errore bilaterale, che ricorre quando esso sia comune a entrambe le parti, il contratto è annullabile a prescindere dall'esistenza del requisito della riconoscibilità, poiché in tal caso non è applicabile il principio dell'affidamento, avendo ciascuno dei contraenti dato causa all'invalidità del negozio.

Commento

(di Daniele Minussi)
la vicenda ha a che fare con un acquisto immobiliare effettuato da due coniugi che avevano rilevato da una fraterna le quote del bene provenienti da successione ereditaria. Successivamente, agli acquirenti che convenivano in giudizio uno dei precedenti proprietari per ottenere il rilascio dell'immobile occupato, costui opponeva la scoperta di un testamento che gli attribuiva la quota di un terzo del bene. Sosteneva conseguentemente la parte di essere caduta in errore: qualora avesse conosciuto tale attribuzione infatti non già avrebbe venduto la quota, ma avrebbe domandato in sede divisionale l'attribuzione dell'intero. Sia in primo, sia in secondo grado la domanda attorea veniva accolta, sulla scorta della non riconoscibilità dell'errore da parte degli acquirenti. La S.C. va invece di diverso avviso: trattandosi di errore bilaterale non v'è alcun affidamento da proteggere. Non v'è spazio per discutere di riconoscibilità o meno dell'errore, dal momento che tutte le parti sono rimaste coinvolte in esso. Così descritta la fattispecie, viene da interrogarsi sulla corretta qualificazione della stessa. L'attribuzione testamentaria dei diritti difformemente rispetto a quanto riportato in precedente denuncia di successione, posta a fondamento della vendita, avrebbe ben potuto condurre ad una differente impostazione. Chi ha venduto una quota non propria lo ha fatto quale erede apparente: si sarebbe potuto pertanto fare ricorso all'art. 534 cod.civ., con tutto quanto discende in relazione alla tutela dell'acquirente in buona fede. Ecco: buona fede del terzo e non errore di costui!

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