Errore nel contratto: condizioni di rilevanza




L'art. 1428 cod.civ. considera le condizioni alle quali, in tema di contratto, l'errore viene ad assumere rilievo, disponendo che esso ne costituisca causa di annullamento quando è essenziale ed è riconoscibile dall'altro contraente.

Risulta a tal fine indispensabile accertare tanto se la parte caduta in errore si sia indotta alla stipula del contratto in base ad una distorta rappresentazione della realtà, determinante nell'indurlo ad esprimere il consenso (dovendo tuttavia specificarsi che essenzialità e determinanza sono concetti che non coincidono), quanto se, usando la normale diligenza, l'altro contraente avrebbe potuto rendersi conto di tale errore, da reputarsi dunque riconoscibile.

Non è in concreto richiesto che l'errore sia stato riconosciuto, bensì una astratta possibilità di tale riconoscimento, avendo come riferimento una persona di media avvedutezza.

Occorre mettere a fuoco separatamente le nozioni di essenzialità e di riconoscibilità dell'errore.

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