Revocazione della donazione per ingratitudine. (Appello di L’Aquila, 5 ottobre 2013)

La pronuncia di revocazione non si giustifica per la semplice mancanza di riconoscenza da parte del donatario, o per il rifiuto di prestare assistenza morale e materiale al donante che ne abbia bisogno, ma richiede che il primo ometta di prestare al secondo gli alimenti, obbligazione che a sua volta presuppone (art. 438 c.c.) la sussistenza di uno stato di bisogno.

Commento

(di Daniele Minussi)
L' "ingratitudine" che costituisce il presupposto per la revocazione della liberalità possiede una accezione strettamente tecnica: è escluso pertanto che possano rilevare, ai fini dell'art.801 e 463 cod.civ., situazioni diverse rispetto allo stato di bisogno, quand'anche il donante versi in malattia ed abbia l'esigenza di fruire di assistenza morale e materiale (si veda, analogamente, Cass. Civ., Sez. II, 25248/2013).

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