Cass. Civ., sez.II, n. 5333/2004. Non configurabilità di ingiuria grave da parte del donatario nei confronti del donante.

Non costituiscono ingiuria grave verso il donante, al fini della revoca della dona­zione per ingratitudine ai sensi dell'articolo 801 del Cc, né il rifiuto di acconsentire alla richiesta del donante di vendita dell'immobile oggetto di donazione (tale richiesta equivalendo a una pretesa di restituzione del bene legittimamente rifiu­tata indipendentemente dai motivi della stessa), né quei comportamenti dì reazio­ne legittima (perché attuata attraverso gli strumenti offerti dall'ordinamento) a tale richiesta e ad altri atti in vario modo finalizzati a sostenerla.

Commento

L'ingratitudine che legittima la revocazione corrisponde ad una nozione tecnica: vengono in esame esclusivamente le condotte del donatario di cui all'art.801 cod.civ.. Ulteriori e diversi comportamenti (come quello oggetto di considerazione da parte della S.C.) si paleserebbero irrilevanti.

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