Cass. Civ., Sez. II, n. 17188/2008. Revocazione delle donazioni per ingratitudine: carattere dell'ingiuria grave.

L'ingiuria grave richiesta, ex art. 801 c. c., quale presupposto necessario per la revocabilità di una donazione per ingratitudine, pur mutuando dal diritto penale la sua natura di offesa all'onore e al decoro della persona, deve essere caratterizzata dalla manifestazione, nel comportamento del donatario, di un durevole sentimento di disistima delle qualità morali e di irrispettosità della dignità del donante contrastanti con il senso di riconoscenza che, secondo la coscienza comune, dovrebbero invece, improntarne l'atteggiamento; tale presupposto non può essere desunto da singoli accadimenti che, pur risultando di per sé censurabili, per il contesto in cui si sono verificati e per una situazione oggettiva di aspri contrasti esistenti tra le parti, non possono essere ricondotti ad espressione di quella profonda e radicata avversione verso il donante che costituisce il fondamento della revocazione della donazione per ingratitudine.

Commento

(di Daniele Minussi) La pronunzia viene a qualificare la condotta integrante quell'”ingiuria grave” che costituisce il requisito della revocazione della donazione ai sensi dell'art.801 cod.civ..

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