Codice Civile art. 2037


RESTITUZIONE DI COSA DETERMINATA
1. Chi ha ricevuto indebitamente una cosa determinata è tenuto a restituirla.
2. Se la cosa è perita, anche per caso fortuito, chi l' ha ricevuta in mala fede è tenuto a corrisponderne il valore; se la cosa è soltanto deteriorata, colui che l' ha data può chiedere l' equivalente, oppure la restituzione e un' indennità per la diminuzione di valore.
3. Chi ha ricevuto la cosa in buona fede non risponde del perimento o del deterioramento di essa, ancorché dipenda da fatto proprio, se non nei limiti del suo arricchimento.

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