Codice Civile art. 1214


OFFERTA SECONDO GLI USI E DEPOSITO
1. Se il debitore ha offerto la cosa dovuta nelle forme d' uso anziché in quelle prescritte dagli articoli 1208 e 1209, gli effetti della mora si verificano dal giorno in cui egli esegue il deposito a norma dell' articolo 1212, se questo è accettato dal creditore o è dichiarato valido con sentenza passata in giudicato.

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