Cass. civile, sez. I del 1982 numero 6543 (02/12/1982)


L' art.. 1237 cod. civ. riguarda i modi di estinzione delle obbligazioni diversi dall' adempimento e ricollega alla restituzione volontaria al debitore del titolo originale del credito la prova della liberazione dello stesso, e non la prova del pagamento, mentre il possesso, da parte del debitore, di tale titolo è idoneo a configurare una presunzione iuris tantum, e non assoluta, di pagamento.La prova consentita al creditore, al fine di escludere che il possesso del titolo da parte del debitore costituisca prova della liberazione di questo a norma dell' art.. 1237 primo comma, cod. civ., può riguardare non solo la non volontarietà della restituzione del titolo ma anche le modalità della restituzione stessa e così che, trattandosi di cambiali, il ritiro di esse da parte del debitore sia stato l' effetto di una loro rinnovazione. (Nella specie il curatore del fallimento, avendo rinvenuto cambiali rilasciate dal fallito tra le carte di quest' ultimo, chiedeva la revoca del pagamento eseguito, desumendolo dal possesso dei titoli da parte del debitore).

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