Regolamento UE del 2016 n. 2016/1104 art. 9


COMPETENZA ALTERNATIVA

1. Se un'autorità giurisdizionale dello Stato membro competente ai sensi degli articoli 4, 5, o dell'articolo 6, lettere a), b), c) o d) ritiene che il suo diritto nazionale non contempli l'istituto dell'unione registrata, declinare la propria competenza. Se decide di declinare la propria competenza, l'autorità giurisdizionale vi procede senza indebito ritardo.
2. Se un'autorità giurisdizionale di cui al paragrafo 1 del presente articolo declina la propria competenza e le parti concordano di attribuire la competenza alle autorità giurisdizionali di qualsiasi altro Stato membro ai sensi dell'articolo 7, le autorità giurisdizionali di detto Stato membro sono competenti a decidere sugli effetti patrimoniali dell'unione registrata.
Negli altri casi, sono competenti a decidere sugli effetti patrimoniali di un'unione registrata le autorità giurisdizionali di qualsiasi Stato membro ai sensi dell'articolo 6 o 8.
3. Il presente articolo non si applica se le parti hanno ottenuto una decisione di scioglimento o annullamento di un'unione registrata che può essere riconosciuta nello Stato membro del foro.

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