Regolamento UE del 2016 n. 2016/1104 art. 12


COMPETENZA IN CASO DI DOMANDA RICONVENZIONALE

L'autorità giurisdizionale davanti alla quale pende un procedimento in forza degli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 10 o 11 è altresì competente a esaminare la domanda riconvenzionale se essa rientra nell'ambito di applicazione del presente regolamento.

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