Regolamento UE del 2016 n. 2016/1104 art. 26


LEGGE APPLICABILE IN MANCANZA DI SCELTA DELLE PARTI

1. In mancanza di un accordo a scelta delle parti ai sensi dell'articolo 22, la legge applicabile agli effetti patrimoniali delle unioni registrate è quella dello Stato ai sensi della cui legge l'unione registrata è stata costituita.
2. In via eccezionale e su richiesta di uno dei partner, l'autorità giudiziaria competente a decidere su questioni inerenti agli effetti patrimoniali di un'unione registrata può decidere che la legge di uno Stato diverso da quello la cui legge è applicabile ai sensi del paragrafo 1 disciplini gli effetti patrimoniali dell'unione registrata se la legge di tale altro Stato attribuisce effetti patrimoniali all'istituto dell'unione registrata e se l'istante dimostra che:
a) i partner avevano l'ultima residenza abituale comune in tale Stato per un periodo significativamente lungo;
b) entrambi i partner hanno fatto affidamento sulla legge di tale altro Stato nell'organizzazione o pianificazione dei loro rapporti patrimoniali.
La legge di tale altro Stato si applica dalla costituzione dell'unione registrata, salvo disaccordo di uno dei partner. In quest'ultimo caso, la legge di tale altro Stato ha effetto a decorrere dallo stabilimento dell'ultima residenza abituale comune in tale altro Stato.
L'applicazione della legge dell'altro Stato non pregiudica i diritti dei terzi derivanti dalla legge applicabile ai sensi del paragrafo 1.
Il presente paragrafo non si applica se i partner hanno concluso una convenzione tra partner prima della data di stabilimento dell'ultima residenza abituale comune in tale altro Stato.

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