Regolamento UE del 2016 n. 2016/1104 art. 27


AMBITO DELLA LEGGE APPLICABILE

La legge applicabile agli effetti patrimoniali delle unioni registrate ai sensi del presente regolamento determina tra l'altro:
a) la classificazione dei beni di uno o entrambi i partener in varie categorie durante e dopo l'unione registrata;
b) il passaggio dei beni da una categoria all'altra;
c) la responsabilità di un partner per le passività e i debiti dell'altro partner;
d) i poteri, i diritti e gli obblighi di uno dei partner o di entrambi i partner con riguardo ai beni;
e) la divisione, distribuzione o liquidazione dei beni all'atto dello scioglimento dell'unione registrata;
f) le conseguenze degli effetti patrimoniali delle unioni registrate sui rapporti giuridici tra un coniuge e i terzi;
g) la validità formale della convenzione tra partner.

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