Regolamento UE del 2016 n. 2016/1104 art. 39


DIVIETO DI RIESAME DELLA COMPETENZA DELL'AUTORITÀ GIURISDIZIONALE D'ORIGINE

1. La competenza dell'autorità giurisdizionale dello Stato membro d'origine non può formare oggetto di riesame.
2. Il criterio dell'ordine pubblico di cui all'articolo 37 non si applica alle norme sulla competenza di cui agli articoli da 4 a 12.

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