Regolamento UE del 2016 n. 2016/1104 art. 55


PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

L'istante che nello Stato membro d'origine ha beneficiato in tutto o in parte del patrocinio a spese dello Stato o dell'esenzione dai costi o dalle spese beneficia, nel procedimento per la dichiarazione di esecutività, del patrocinio più favorevole o dell'esenzione più ampia previsti dalla legge dello Stato membro dell'esecuzione.

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