Regolamento UE del 2016 n. 2016/1104 art. 2


COMPETENZA IN MATERIA DI EFFETTI PATRIMONIALI DELLE UNIONI REGISTRATE NEGLI STATI MEMBRI

Il presente regolamento lascia impregiudicata la competenza delle autorità degli Stati membri a trattare questioni inerenti agli effetti patrimoniali delle unioni registrate.

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