Regolamento CE del 1985 numero 2137 art. 8


Devono formare oggetto di pubblicazione nel bollettino di cui al paragrafo 1 dell'articolo 39 e alle condizioni stabilite in applicazione di tale articolo:
a) le indicazioni che devono figurare nel contratto di gruppo ai sensi dell'articolo 5 e le relative modifiche;
b) il numero, la data e il luogo di iscrizione del gruppo, nonché la cancellazione dal registro;
c) gli atti e le indicazioni di cui all'articolo 7, lettere da b) a j).
Le indicazioni di cui alle lettere a) e b) devono formare oggetto di pubblicazione integrale. Gli atti e le indicazioni di cui alla lettera c) possono formare oggetto di pubblicazione integrale, in forma di estratto o di menzione del loro deposito presso il registro, secondo la legge nazionale applicabile.

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