Regolamento CE del 1985 numero 2137 art. 16


Organi del gruppo sono i membri che agiscono collegialmente e l'amministratore o gli amministratori.
Il contratto di gruppo può prevedere altri organi; in tal caso ne stabilisce i poteri.
I membri del gruppo, che agiscono come organo, possono prendere qualsiasi decisione ai fini della realizzazione dell'oggetto del gruppo.

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