Regolamento CE del 1985 numero 2137 art. 12


La sede menzionata nel contratto del gruppo deve essere situata nella Comunità economica europea.
La sede deve essere fissata:
a) nel luogo in cui il gruppo ha l'amministrazione centrale,
b) oppure nel luogo in cui uno dei membri del gruppo ha l'amministrazione centrale o, se si tratta di una persona fisica, l'attività a titolo principale, purché il gruppo vi svolga un'attività reale.

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