Regolamento CE del 1985 numero 2137 art. 2


Fatte salve le disposizioni del presente regolamento, la legge applicabile, da un lato, al contratto di gruppo, tranne per quanto riguarda le questioni di stato e di capacità delle persone fisiche nonché di capacità delle persone giuridiche, e, dall'altro, al funzionamento interno del gruppo, è la legge nazionale dello stato in cui si trova la sede stabilita dal contratto di gruppo.
Se uno stato si compone di più unità territoriali di cui ciascuna ha proprie norme applicabili alle materie contemplate nel paragrafo 1, ogni unità territoriale è considerata come uno stato ai fini della determinazione della legge applicabile secondo il presente articolo.

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