Regolamento CE del 1985 numero 2137 art. 43


Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso è applicabile a decorrere dal 1° luglio 1989, eccetto gli articoli 39, 41 e 42 che sono applicabili sin dall'entrata in vigore del presente regolamento.

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