Regolamento CE del 1985 numero 2137 art. 42


Dalla data di adozione del presente regolamento è istituito presso la Commissione un comitato di contatto, con il compito:
a) di agevolare, fatti salvi gli articoli 169 e 170 del trattato CEE, l'attuazione del presente regolamento mediante regolare concertazione in particolare sui problemi concreti di tale attuazione;
b) di consigliare, se necessario, la Commissione sulle integrazioni e sugli emendamenti da apportare al presente regolamento.
Il comitato di contatto è composto da rappresentanti degli stati membri e della Commissione. Esso è presieduto da un rappresentante della Commissione. La segreteria è tenuta dai servizi della Commissione.
Il comitato di contatto è convocato dal presidente, di sua iniziativa o a richiesta di uno dei membri.

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