Regolamento CE del 1985 numero 2137 art. 30


Salvo disposizione contraria del contratto di gruppo e fatti salvi i diritti acquisiti da una persona in virtù dell'articolo 22, paragrafo 1 o dell'articolo 28, paragrafo 2, il gruppo, quando un membro cessi di farne parte, continua tra gli altri membri alle condizioni previste dal contratto di gruppo o stabilite con decisione unanime dei membri

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