Regolamento CE del 1985 numero 2137 art. 29


Quando un membro cessa di far parte del gruppo, l'amministratore o gli amministratori devono notificare tale situazione agli altri membri; devono inoltre adempiere agli obblighi relativi indicati negli articoli 7 e 8. Tali obblighi possono inoltre essere adempiuti da ogni interessato.

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