Regio Decreto Legge del 1937 numero 1666 art. 26


Con regi decreti, sentito il consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la grazia e giustizia di concerto col Ministro per le finanze, saranno emanate le norme che possano occorrere per integrare ed attuare il presente decreto e coordinarlo con altre leggi.

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