Regio Decreto Legge del 1937 numero 1666 art. 23


L'aumento di punti concesso con l'art. 5 della legge 22 gennaio 1934, n. 64 a coloro che siano stati dichiarati idonei in uno o più concorsi nazionali per esame per la nomina a notaro, è ridotto a due punti per ciascuna delle idoneità conseguite.
I concorrenti ai quali è stato applicato l'aumento anzidetto hanno soltanto fra loro il diritto di precedenza stabilito nell'art. 26 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953, e nelle successive sue modificazioni. Tale diritto non spetta ad essi in confronto di altri concorrenti.

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