Regio Decreto del 1942 numero 929 art. 58


abrogato
[1. L'onere di provare la nullità o la decadenza di un marchio registrato incombe in ogni caso a chi lo impugna.
2. La prova della decadenza per non uso può essere fornita con qualsiasi mezzo comprese le presunzioni semplici.
3. La decadenza e la nullità del marchio hanno efficacia nei confronti di tutti quando siano dichiarate con sentenza passata in giudicato.
(Così sostituito dall'art. 54, D.Lgs. 4 dicembre 1992, n. 480)]

Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 246, D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30.

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