Regio Decreto del 1942 numero 929 art. 6


abrogato
[Entro i limiti ed alle condizioni indicati nell'articolo seguente, può essere accordata, mediante decreto del Ministro per le corporazioni una protezione temporanea ai nuovi marchi apposti su prodotti o sui materiali inerenti alla prestazione dei servizi che figurano in esposizioni, nazionali od internazionali, ufficiali od ufficialmente riconosciute, tenute nel territorio dello Stato, o in uno Stato estero che accordi reciprocità di trattamento.
(Articolo così modificato dall'art. 7, D.Lgs. 4 dicembre 1992, n. 480)]

Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 246, D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30.

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