Regio Decreto del 1942 numero 929 art. 9


abrogato
[1. In caso di uso precedente, da parte di terzi, di un marchio non registrato, che non importi notorietà di esso o importi notorietà puramente locale, i terzi medesimi hanno diritto di continuare nell'uso del marchio, anche ai fini della pubblicità, nei limiti della diffusione locale, nonostante la registrazione del marchio stesso.
(Articolo così sostituito dall'art. 10, D.Lgs. 4 dicembre 1992, n. 480)

Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 246, D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30.

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