Regio Decreto del 1942 numero 929 art. 10


abrogato
[1. È vietato a chiunque di far uso di un marchio registrato dopo che la relativa registrazione è stata dichiarata nulla, quando la causa di nullità comporta la illiceità dell'uso del marchio.
(Articolo così sostituito dall'art. 11, D.Lgs. 4 dicembre 1992, n. 480)].

Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 246, D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30.

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