Regio Decreto del 1942 numero 267 art. 74


CONTRATTI AD ESECUZIONE CONTINUATA O PERIODICA
1. Se il curatore subentra in un contratto ad esecuzione continuata o periodica deve pagare integralmente il prezzo anche delle consegne già avvenute o dei servizi già erogati.
(Articolo prima modificato dall'art. 61, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, con la decorrenza indicata nell'art. 153 dello stesso decreto, e poi così sostituito dal comma 10 dell'art. 4, D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169, con la decorrenza ed i limiti previsti dall'art. 22 del medesimo decreto)

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