Regio Decreto del 1942 numero 267 art. 3


LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA, CONCORDATO PREVENTIVO E AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA
1. Se la legge non dispone diversamente, le imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa possono essere ammesse alla procedura di concordato preventivo e di amministrazione controllata, osservate per le imprese escluse dal fallimento le norme del settimo comma dell'art. 195.
[2. Le imprese esercenti il credito non sono soggette all'amministrazione controllata prevista da questa legge].
(Comma abrogato dall'art. 2, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, con la decorrenza indicata nell'art. 153 dello stesso decreto)

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