Regio Decreto del 1942 numero 267 art. 8


abrogato STATO D'INSOLVENZA RISULTANTE IN GIUDIZIO CIVILE
[1. Se nel corso di un giudizio civile risulta l'insolvenza di un imprenditore che sia parte nel giudizio, il giudice ne riferisce al tribunale competente per la dichiarazione del fallimento].
(Articolo abrogato dall'art. 6, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, con la decorrenza indicata nell'art. 153 dello stesso decreto)

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