Regio Decreto del 1931 numero 1604 art. 86


Della vendita al dettaglio
In tutti i comuni, nei quali il consumo annuo dei prodotti della pesca superi la media indicata nell'art. 72 (Il consumo base è ora stabilito in 50 tonnellate annue dall'art. 1, L. 12 luglio 1938, n. 1487), la vendita al dettaglio dei prodotti stessi deve essere disciplinata da apposito regolamento, da approvarsi dal prefetto, sentito il consiglio provinciale dell'economia (Ora, Camera di commercio, industria ed agricoltura, D.L.Lgt. 21 settembre 1944, n. 315).
Nelle città con popolazione superiore a 100.000 abitanti è obbligatoria l'istituzione di un mercato per la vendita al dettaglio, e nelle città con popolazione superiore a 300 mila abitanti di almeno due mercati per la vendita stessa.

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