Regio Decreto del 1931 numero 1604 art. 6


(legge 4 marzo 1877, n. 3706, art. 5). - È proibita la pesca con la dinamite e con altre materie esplodenti, nonché con l'uso della corrente elettrica come mezzo diretto di uccisione e di stordimento, ed è vietato di gettare od infondere nelle acque materie atte ad intorpidire, stordire od uccidere i pesci e gli altri animali acquatici ( La proibizione dell'uso della corrente elettrica è stata disposta dall'art. 1, R.D.L. 11 aprile 1938, n. 1183).
Sono, altresì, vietati la raccolta ed il commercio degli animali così storditi od uccisi.
In deroga al divieto prescritto nel comma primo, è data facoltà rispettivamente al Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed a quello della marina mercantile a seconda che si tratti di pesca nelle acque interne o di pesca marittima, di concedere autorizzazioni per la pesca con apparecchi a generatore autonomo di energia elettrica aventi caratteristiche tali da garantire la conservazione del patrimonio ittico (Comma aggiunto dall'articolo unico D.Lgs. 19 marzo 1948, n. 735. Le attribuzioni del Ministero della Marina mercantile sono state trasferite alle amministrazioni provinciali, sentita la Capitaneria di porto (art. 4, D.P.R. 13 luglio 1954, n. 747).

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