Regio Decreto del 1931 numero 1604 art. 8


I divieti di pesca, compresi quelli concernenti l'uso degli attrezzi i divieti di commercio e di trasporto dei prodotti della pesca e le norme riflettenti la licenza di pesca, di cui all'articolo 22, non si applicano nei confronti del personale del regio laboratorio centrale di idrobiologia applicata alla pesca, dei regi stabilimenti ittiogenici e degli osservatori di pesca nell'esercizio delle loro funzioni.
Le Capitanerie di porto hanno facoltà di consentire deroghe alle norme vigenti circa il disciplinamento della pesca in occasione dell'esecuzione di operazioni scientifiche o di esperimenti di pesca (Articolo così sostituito dall'art. 2, R.D.L. 11 aprile 1938, n. 1183. Il secondo comma è stato ulteriormente modificato dall'art. 5, D.P.R. 13 luglio 1954, n. 747.)

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