Regio Decreto del 1931 numero 1604 art. 11


(decreto-legge luogotenenziale 29 aprile 1917, n. 698, art. 4). - Gli enti pubblici, le società ed i privati possono ottenere dal Presidente della Giunta provinciale la concessione di eseguire lavori di acquicoltura nei tratti di corsi e bacini pubblici d'acqua dolce, privi o poveri di pesci d'importanza economica. Ai concessionari potrà essere consentita l'esclusività della pesca per la durata massima di anni 15, nei tratti medesimi, salvo l'osservanza delle vigenti norme di polizia della pesca e delle acque.
In caso di inadempienza alle norme del capitolato miranti al miglioramento della pescosità delle acque e dell'approvvigionamento dei mercati nazionali, il presidente della Giunta provinciale ha facoltà di revocare la concessione.
I concessionari non hanno diritto a compensi per opere eseguite, anche quando, per inadempienza o per ragioni di interesse pubblico, la concessione sia revocata prima dello scadere del termine.
Avverso il provvedimento del presidente della Giunta provinciale è ammesso ricorso, anche per il merito, alla Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale (Articolo così sostituito dall'art. 51, D.P.R. 10 giugno 1955, n. 987. Il D.M. 14 febbraio 1956, così dispone:
«Art. 4. Per le concessioni di acque pubbliche a scopo di piscicoltura, di cui all'art. 51 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987, debbono osservarsi le norme contenute nel decreto Ministeriale 14 gennaio 1949, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 148, del 1° luglio dello stesso anno»).

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