Regio Decreto del 1931 numero 1604 art. 14


Le province, i comuni ed i consorzi di irrigazione, di scolo e di miglioramento fondiario se vogliono riservarsi l'esclusività della pesca nelle acque di loro proprietà debbono, entro il termine del 31 dicembre 1940, farne pubblica dichiarazione ai sensi delle disposizioni regolamentari ( Articolo così sostituito dall'art. 2, R.D.L. 11 aprile 1938, n. 1183).

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