Regio Decreto del 1931 numero 1604 art. 4


(regio decreto-legge 20 novembre 1927, numero 2525, art. 3, comma 1). - I regolamenti stabiliranno inoltre quali delle disposizioni sulla pesca siano da osservare anche nell'esercizio della pesca sulle acque di privata proprietà in immediata comunicazione con quelle del demanio pubblico o del mare territoriale.
È data facoltà al Ministero dell'agricoltura e delle foreste (L'art. 1, D.Lgs.C.P.S. 31 marzo 1947, n. 396 ha devoluto al Ministero della marina mercantile «le attribuzioni spettanti al Ministero dell'agricoltura e delle foreste in materia di pesca, esclusa quella nelle acque interne, ancorché pertinenti al demanio marittimo ed esclusi le ricerche e gli studi idrobiologici e la vigilanza negli istituti idrobiologici e talassografici»), di concerto con quello delle comunicazioni (Ora, Ministero della marina mercantile (D.Lgs.C.P.S. 31 marzo 1947, n. 396), sentita la locale commissione per la pesca, di stabilire, limitatamente al litorale delle province ex-austriache, che la pesca su determinati tratti del litorale, sino ad un miglio dalla costa, sia riservata ai rivieraschi (Comma aggiunto dall'art. 1, R.D.L. 11 aprile 1938, n. 1183).

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Regio Decreto del 1931 numero 1604 art. 4"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti