Regio Decreto del 1931 numero 1604 art. 65


Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste promuove e sussidia pubblicazioni, anche periodiche, le quali abbiano per iscopo l'educazione dei pescatori e la diffusione di tutto quanto riguarda l'industria della pesca; e può pubblicare annualmente una relazione sull'attività dell'ufficio centrale della pesca, degli istituti di idrobiologia applicata alla pesca, e dei regi stabilimenti ittiogenici, con la statistica dei ripopolamenti eseguiti dall'amministrazione, dalle società di pesca, dalle cooperative e dai privati, in acque pubbliche e possibilmente anche in acque private.
Il Ministero può parimenti pubblicare studi e relazioni sulle indagini eseguite dagli istituti di idrobiologia applicata alla pesca, che abbiano importanza scientifica, tecnica, pratica ed economica.

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