Regio Decreto del 1931 numero 1604 art. 58


Le guardie giurate dipendenti dai consorzi per la tutela della pesca, nominate ai sensi dell'art. 133 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e degli artt. 265 e seguenti del regolamento di esecuzione delle leggi stesse (regio decreto 21 gennaio 1929, n. 62) (Ora, artt. 249 e segg. R.D. 6 maggio 1940, n. 635), quando l'attività del consorzio dal quale dipendono si svolga in più di una provincia, possono essere autorizzate dal prefetto competente, previo nulla osta degli altri prefetti interessati ad esercitare le proprie funzioni su tutto il territorio costituente la circoscrizione del consorzio stesso (Articolo così sostituito dall'art. 9, R.D.L. 11 aprile 1938, n. 1183).

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