Regio Decreto del 1931 numero 1604 art. 54


I consorzi per la tutela della pesca posso no essere costituiti in forma obbligatoria con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, su proposta del presidente della Giunta provinciale o di uno dei presidenti delle Giunte provinciali interessate, sentito il Comitato permanente della pesca.
La vigilanza su detti consorzi spetta alla Giunta provinciale o al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, secondo il criterio stabilito nel precedente articolo (Articolo così sostituito dall'art. 55, D.P.R. 10 giugno 1955, n. 987).

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