Regio Decreto del 1931 numero 1604 art. 48


Le società cooperative di pescatori lavoratori, oltre che delle agevolazioni tributarie, consentite dalle leggi vigenti, godono, purché riunite in consorzio come all'articolo precedente, dei seguenti benefici:
a) della esenzione dalla tassa di registro, ai sensi dell'art. 40 della tabella C annessa alla legge 30 dicembre 1923, n. 3269, nonché delle altre disposizioni speciali stabilite, per le società cooperative, dagli artt. 65 e 67 della citata legge di registro, purché il capitale complessivo di ciascuna società non superi le lire 500.000;
b) della applicazione ai prestiti, contratti a norma dell'art. 49 della presente legge, della disposizione dell'art. 5 (secondo comma) del decreto-legge luogotenenziale 14 febbraio 1918, n. 386.
Esse possono inoltre essere ammesse a godere:
c) della concessione, su parere della commissione consultiva, di premi per costruzione di scafi con o senza motori, e di scafi portapesce;
d) della concessione di sussidi straordinari o di contributi continuativi per cinque anni, per l'esercizio di magazzini, per l'acquisto in comune e rivendita di attrezzi del mestiere e di generi di consumo, pel funzionamento di stabilimenti o di opifici necessari all'industria della pesca, e per ogni altra attività spesa per il maggior sviluppo dell'industria peschereccia;
e) della concessione per l'esercizio delle proprie attività di aree e fabbricati del demanio marittimo, col pagamento del solo annuo canone di lire 1.000, a titolo ricognitorio e con l'esonero delle domande e degli atti relativi alla concessione dalle tasse di registro e bollo, a condizione che le società cooperative assumano l'obbligo di rimborsare o pagare le imposte e sovrimposte ed ogni altro tributo o contributo fondiario o consorziale in quanto dovuti, nonché l'obbligo della manutenzione ordinaria e straordinaria dei fabbricati (così sostituita dall'art. 8, R.D.L. 11 aprile 1938, n. 1183).
Dell'agevolezza di cui alla lettera e) sono ammessi a godere anche i consorzi, e le cooperative non costituite in consorzi.

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