Regio Decreto del 1931 numero 1604 art. 47


Delle cooperative fra pescatori e dei consorzi di esse
Le società cooperative fra pescatori lavoratori possono riunirsi in consorzio, secondo norme da fissarsi per regolamento.
I consorzi hanno personalità giuridica, e la loro costituzione è riconosciuta con decreto del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con quello delle corporazioni, su conforme parere della commissione consultiva della pesca.
Gli atti costitutivi, ed ogni successiva modificazione di essi, debbono essere approvati con le stesse modalità.

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