Regio Decreto del 1931 numero 1604 art. 34


I regolamenti per la esecuzione della presente legge potranno stabilire sanzioni amministrative da lire 40.000 a lire 200.000 (La sanzione originaria dell'ammenda è stata sostituita, da ultimo, con la sanzione amministrativa dall'art. 32, L. 24 novembre 1981, n. 689), e, per quanto riguarda le disposizioni sulle tonnare e sulla pesca del corallo, da lire 200.000 a lire 1.000.000 (La sanzione originaria dell'ammenda è stata sostituita, da ultimo, con la sanzione amministrativa dall'art. 32, L. 24 novembre 1981, n. 689), senza pregiudizio delle particolari sanzioni portate da altre leggi.
Fino alla emanazione di nuovi regolamenti, le pene stabilite dal regolamento sulla pesca marittima, approvato con R.D. 13 novembre 1882, n. 1090, e dal regolamento sulla pesca fluviale e lacuale, approvato col R.D. 22 novembre 1914, n. 1486 nonché da altre disposizioni di carattere regolamentare in applicazione dell'art. 18, L. 4 marzo 1877, n. 3706 e successive modificazioni, sono elevate alle misure minime e massime fissate dal precedente comma.

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